Vacanze in Svizzera: diritto, tempo parziale, disdetta e supplemento vacanze
Aggiornato il 28 ottobre 2026
La legge garantisce quattro settimane, molte aziende ne concedono cinque. Le domande nascono quando si cambia lavoro, si passa al tempo parziale o si lavora a ore.
Il minimo
L’art. 329a CO garantisce quattro settimane di vacanze pagate all’anno, cinque fino ai 20 anni compiuti. Almeno due settimane devono poter essere prese di seguito. Le date le stabilisce il datore di lavoro, tenendo però conto dei desideri del lavoratore.
Tempo parziale
La legge conta in settimane, non in giorni. Al 60 % su tre giorni si hanno comunque quattro o cinque settimane di vacanza, ma bastano 12 o 15 giorni per prenderle.
Entrata e uscita
Per un anno incompleto il diritto è calcolato pro rata. Con cinque settimane e un’uscita a fine agosto: 25 × 8/12 = 16,7 giorni. Il saldo va preso durante il termine di disdetta se ragionevolmente possibile; si paga solo ciò che non si può più prendere. Chi invece ha già preso più del dovuto deve aspettarsi una trattenuta sul salario.
Malati in vacanza
Una malattia che impedisce di riposarsi permette di recuperare i giorni. Il certificato medico va inviato subito, non al rientro.
Salario orario: il supplemento sul conteggio
Per un lavoro irregolare il salario delle vacanze può essere versato come supplemento sul salario orario: 8,33 % per quattro settimane, 10,64 % per cinque. Deve figurare separatamente su ogni conteggio salariale, altrimenti il datore di lavoro può doverlo pagare una seconda volta.
Il diritto dell’anno, il saldo e il suo valore li calcola il calcolatore del diritto alle vacanze.