Termine di disdetta e indennità di partenza

Qual è il tuo termine di disdetta e hai diritto a un’indennità di partenza? Il calcolatore applica il Codice delle obbligazioni.

Norme 2026, da fonti ufficiali · Aggiornato il 23 ottobre 2026

I tuoi dati

CHF
anni
anni
mesi
La legge prevede da 2 a 8 salari mensili; in assenza di accordo decide il giudice.
giorni

Esempio di calcolo

Termine di disdetta
3 mesi
Indennità di partenza
CHF 14’083
Termine di disdetta 3 mesi
Salario durante il termine di disdetta CHF 21’125
Indennità di partenza CHF 14’083
Pagamento delle vacanze non godute CHF 1’625.00
Totale indennità CHF 15’708

Diritto all’indennità di partenza (art. 339b CO): almeno 50 anni di età e 20 anni di servizio. Le prestazioni della cassa pensione possono essere computate.

Termini di disdetta legali secondo l’art. 335c CO. Il contratto o il CCL possono prevedere termini diversi.

I risultati hanno valore puramente indicativo e non costituiscono consulenza legale, fiscale o finanziaria. Nonostante la cura posta nella loro elaborazione, possono contenere errori o non riflettere le ultime modifiche normative. simularo non può essere ritenuto responsabile delle decisioni prese sulla loro base. Condizioni d’uso

Il termine di disdetta legale

Anno di servizioTermine di disdetta (art. 335c CO)
Periodo di prova7 giorni
1° anno1 mese
Dal 2° al 9° anno2 mesi
Dal 10° anno3 mesi

La disdetta vale per la fine di un mese. Il contratto o il contratto collettivo possono prevedere termini diversi.

L’indennità di partenza

Spetta solo se hai almeno 50 anni e almeno 20 anni di servizio (art. 339b CO). Va da 2 a 8 salari mensili. Le prestazioni della cassa pensione finanziate dal datore di lavoro possono essere computate.

Esempio

A 52 anni, con 21 anni di servizio e 6500 franchi × 13, il termine di disdetta è di 3 mesi. Un’indennità di 2 salari mensili vale circa 14 083 franchi, più 1625 franchi per 5 giorni di vacanza non goduti.

Domande frequenti

Sì, dopo il periodo di prova il datore di lavoro non può disdire durante un periodo di protezione: 30 giorni nel 1° anno di servizio, 90 giorni dal 2° al 5°, 180 giorni dal 6°.

Di principio le vacanze vanno godute durante il termine di disdetta. Se non è possibile, vengono pagate alla fine.

Sì. Di solito è soggetta anche all’AVS, salvo se considerata prestazione di previdenza. Il trattamento dipende dal caso.