Licenziamento in Svizzera nel 2026: termini, periodi di protezione, abusi e disoccupazione
Aggiornato il 23 ottobre 2026
Dopo un licenziamento le domande arrivano tutte insieme: quando finisce il rapporto di lavoro, cosa succede in caso di malattia, si può contestare, e quando paga la cassa disoccupazione? L’essenziale, in ordine.
1. Il termine di disdetta
In Svizzera vale la libertà di disdetta: datore di lavoro e lavoratore possono disdire un contratto a tempo indeterminato senza un motivo particolare, rispettando il termine. Salvo altre regole nel contratto o nel CCL, l’art. 335c CO prevede:
| Anno di servizio | Termine di disdetta |
|---|---|
| Periodo di prova | 7 giorni |
| 1° anno | 1 mese |
| Dal 2° al 9° anno | 2 mesi |
| Dal 10° anno | 3 mesi |
La disdetta deve giungere al destinatario prima dell’inizio del termine e vale per la fine di un mese. Una disdetta di due mesi ricevuta il 3 marzo pone fine al contratto il 31 maggio. Su richiesta, chi disdice deve motivare la disdetta per iscritto.
2. I periodi di protezione: malattia, infortunio, gravidanza
Dopo il periodo di prova, il datore di lavoro non può disdire durante determinati periodi (art. 336c CO). Una disdetta data in questi periodi è nulla:
- malattia o infortunio non per colpa propria: 30 giorni nel 1° anno di servizio, 90 giorni dal 2° al 5°, 180 giorni dal 6°;
- gravidanza e le 16 settimane dopo il parto;
- servizio militare, civile o di protezione civile di oltre 11 giorni, più le 4 settimane prima e dopo.
Se la disdetta è stata data prima, il termine in corso è sospeso durante il periodo di protezione e poi riprende; la fine slitta alla successiva fine del mese.
3. La disdetta abusiva
Una disdetta è abusiva se data per esempio a causa di una caratteristica personale, dell’esercizio di un diritto costituzionale, dell’appartenenza a un sindacato o per ritorsione contro pretese legittime (art. 336 CO). Resta valida, ma dà diritto a un’indennità fino a 6 mesi di salario.
I termini sono rigidi: bisogna fare opposizione per iscritto prima della fine del termine di disdetta e agire in giudizio entro 180 giorni dalla fine del rapporto di lavoro. Altrimenti il diritto decade.
4. Il licenziamento immediato
Un licenziamento con effetto immediato è ammesso solo per cause gravi, che rendono insostenibile la continuazione del rapporto (art. 337 CO). Se ingiustificato, il datore di lavoro deve il salario fino alla fine del termine ordinario di disdetta, più un’indennità fino a 6 mesi di salario.
5. Indennità di partenza e vacanze
L’indennità di partenza legale spetta solo da 50 anni di età e 20 anni di servizio (art. 339b CO): da 2 a 8 mesi di salario, e le prestazioni della cassa pensione possono essere computate. Molti CCL e piani sociali prevedono di più. Le vacanze non godute vanno in linea di principio prese durante il termine di disdetta; se non è possibile, vengono pagate. Il calcolatore della disdetta calcola termine, data di fine e indennità.
6. L’assicurazione contro la disoccupazione
- Iscriversi: all’URC del proprio comune, al più tardi il primo giorno per cui si chiedono indennità. Meglio poco dopo aver ricevuto la disdetta, cercando già lavoro durante il termine di disdetta e conservandone le prove.
- Condizione: di regola almeno 12 mesi di contribuzione negli ultimi due anni.
- Importo: il 70 % del guadagno assicurato, l’80 % con figli a carico sotto i 25 anni, con un salario basso o in caso di invalidità. Il guadagno assicurato ha un tetto di 148 200 franchi l’anno.
- Durata: per lo più tra 200 e 520 indennità giornaliere, secondo l’età e il periodo di contribuzione.
- Termine di attesa: alcuni giorni, secondo il reddito e gli obblighi di mantenimento.
Attenzione: chi si licenzia senza avere un nuovo impiego, o provoca il licenziamento per colpa propria, rischia giorni di sospensione, cioè giorni senza indennità.
7. Cosa chiedere
- la motivazione scritta della disdetta, se si vuole contestarla;
- un certificato di lavoro completo o un’attestazione di lavoro;
- il conteggio di vacanze, ore supplementari e 13a mensilità pro rata;
- le informazioni della cassa pensione sulla prestazione di libero passaggio.
Ogni caso è diverso: in caso di dubbi rivolgiti a un sindacato, all’autorità di conciliazione del cantone o a un avvocato del lavoro.