Periodo di prova in Svizzera: durata, termine di disdetta e malattia
Aggiornato il 28 ottobre 2026
Le prime settimane in un nuovo lavoro sono un test per entrambe le parti. La legge rende la separazione molto semplice in questo periodo, a volte più di quanto gli interessati vorrebbero.
Quanto dura?
Senza accordi particolari, il primo mese di un contratto a tempo indeterminato vale come periodo di prova (art. 335b CO). Per iscritto o tramite contratto collettivo può essere esteso fino a tre mesi o soppresso. Un contratto a tempo determinato prevede un periodo di prova solo se è stato espressamente pattuito.
Sette giorni
Durante il periodo di prova ciascuna parte può disdire il contratto in ogni momento con un termine di sette giorni, per qualsiasi giorno e non solo per la fine del mese. Non serve alcun motivo. I periodi di protezione che altrimenti impediscono la disdetta durante malattia, infortunio o gravidanza non si applicano.
Malati durante la prova
In caso di assenza per malattia, infortunio o un obbligo legale come il servizio militare, il periodo di prova si prolunga di altrettanto. Il datore di lavoro deve poter valutare la persona per tutta la durata prevista.
E la disoccupazione?
Chi viene licenziato durante il periodo di prova ha diritto alle indennità se il periodo di contribuzione complessivo è sufficiente; i mesi presso il nuovo datore di lavoro contano. Diverso è il caso delle dimissioni. La situazione è delicata soprattutto per chi ha trovato un posto mentre era disoccupato: lasciare un lavoro adeguato durante la prova senza un motivo valido espone a giorni di sospensione. Il motivo – per esempio un’attività che non corrisponde al contratto – va messo per iscritto.
I termini che valgono dopo il periodo di prova li calcola il calcolatore del termine di disdetta.