Cosa prevede la legge
Il Codice delle obbligazioni impone almeno quattro settimane di vacanza all’anno e cinque settimane fino ai 20 anni compiuti (art. 329a CO). Molti contratti collettivi e regolamenti aziendali concedono cinque settimane a tutti, spesso sei dai 50 anni. La legge parla di settimane, non di giorni: a tempo parziale si hanno le stesse settimane, ma servono meno giorni per prenderle.
Pro rata in caso di entrata o uscita
Chi non resta in azienda tutto l’anno ha diritto in proporzione alla durata. Con cinque settimane e un’uscita a fine settembre: 25 × 9/12 = 18,75 giorni di vacanza. Se ne sono già stati presi 10, ne restano 8,75, da prendere durante il termine di disdetta se ragionevolmente possibile.
Il valore di un giorno di vacanza
Con un salario mensile di 6500 franchi pagato 13 volte e una settimana di cinque giorni, un giorno di vacanza vale 6500 × 13 / 260 = 325 franchi. È quanto il datore di lavoro deve pagare per ogni giorno non preso quando le vacanze non possono più essere godute prima dell’uscita.
Il supplemento vacanze del salario orario
| Settimane di vacanza | Supplemento sul salario orario |
|---|---|
| 4 | 8,33 % |
| 5 | 10,64 % |
| 6 | 13,04 % |
Il supplemento è ammesso solo per un lavoro irregolare e deve figurare separatamente su ogni conteggio salariale. Se compare solo nel contratto, il salario delle vacanze può essere dovuto una seconda volta.